Reati tributari: il contenuto del processo verbale di constatazione è sempre utilizzabile nei confronti dell’imputato che non eccepisce il vizio di rito.

Segnalo la sentenza numero 6815/2024 depositata il 15/02/2024, resa dalla Suprema Corte – sezione terza penale, che si è pronunciata sulla questione giuridica della portata probatoria del  processo verbale di constatazione spesso utilizzato dal giudice di merito per motivare la sentenza di condanna per reati tributari. 

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente,  affermato la penale  responsabilità dell’imputato rinviato a giudizio per il reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

Tra gli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento vi era il processo verbale di constatazione prodotto dal PM durante il corso del processo. 

Con il ricorso per cassazione la difesa del giudicabile aveva articolato plurimi motivi di impugnazione, censurando, per quanto di interesse per la presente nota, la inutilizzabilità del PVC ai fini del decidere in riferimento alle dichiarazione rese da soggetti che non potevano essere ritenuti sommari informatori, bensì come indagati da ascoltare con le garanzie di rito,  avendo la Guardia di Finanza già acquisito da altre fonti prova elementi sufficienti per ritenere integrato il  reato previsto e punito dall’art. 2 d.lgs. n.74/2000.

La Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso, richiamando principi già elaborati in ordine alla natura del PVC ed alle condizioni che devono ricorrere affinché la difesa possa inficiarne la portata probatoria ai fini della decisione: 

“…….. Tanto premesso, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale (la cui natura non muta sia che venga acquisito quale atto irripetibile, come ritenuto da una risalente pronuncia, Sez. 3, n. 36399 del 18/05/2011,Aponte, Rv. 251235, ovvero quale prova acquisibile ex art. 234 cod. proc. pen., come affermato in epoca più recente da Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, Ceragioli, Rv. 242523). Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall’art.  220 disp. att., poiché altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile (Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, Fiorillo, Rv. 246599; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, Ceragioli, Rv. 242523). 

Ne consegue che la parte di documento compilata prima dell’insorgere degli indizi ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile,  mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito.

Il presupposto per l’operatività dell’art. 220 in esame, peraltro, è costituito dalla sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere  dalla  circostanza  che  esso  possa  essere  riferito ad  una  persona 

Non di meno, la violazione  dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell’ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario  che tale inutilizzabilità (come la nullità) dell’atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l’art. 220 stesso rimanda (Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, Pelini, Rv. 269299). 

Diversamente ragionando, infatti, si giungerebbe a ritenere l’inutilizzabilità di tutti i risultati probatori e degli altri risultati della verifica dopo la comunicazione della notizia di reato, situazione, all’evidenza priva di fondamento. 

Non, dunque, la generica violazione dell’art. 220 può essere dedotta, occorrendo la specifica indicazione della violazione normativa che avrebbe determinato l’inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti compiuti dalla Guardia di Finanza e riportati nel processo verbale di constatazione (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131; successivamente, tra le molte non massimate, Sez. 3, n. 33969 del  13/6/2023)”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.