Commette anche il reato tributario di omessa dichiarazione l’amministrazione che si appropria indebitamente delle somme versate dai condomini.

E’ il principio di diritto fissato dalla terza sezione penale della cassazione con la sentenza numero 10461/2024 (depositata il 13/03/2024), che ha affrontato la questione giuridica della sussistenza del reato previsto e punito dall’art.5 d.lgs. n.74/2000, nel caso in cui risulti dimostrata la consumazione del reato di appropriazione indebita da parte dell’amministrazione del condominio in danno dell’Ente di gestione.

Nel caso in disamina i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato rinviato a giudizio per aver omesso, al fine di evadere le imposte sui  redditi e sul valore aggiunto, la presentazione della dichiarazione dei redditi, pur avendo percepito proventi da attività illecite consistenti, tre le altre, in numerose delitti di truffa aggravata, furto aggravato e appropriazione indebita commessi  in qualità di  amministrazione di condominio.

La difesa dell’indagato interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza di appello sostenendo l’insussistenza della componente materiale del delitto tributario contestato in quanto le somme illecitamente sottratte (fatto pacifico e non contestato) non potevano costituire reddito imponibile perché  subito reimpiegate dallo stesso imputato per ripianare altre situazioni debitorie. 

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso statuendo il principio di diritto che segue:  

“…….La tesi del ricorrente è che tali somme non potrebbero costituire reddito – e quindi non sarebbero in concreto sottoponibili a tassazione – in quanto l’imputato non ne avrebbe mai avuto il possesso, sul presupposto che, come risulterebbe dall’annotazione finale redatta dalla G.d.F. di Novara, dette somme furono immediatamente destinate a ripianare debiti di altri condomìni.

Si tratta di un’argomentazione  manifestamente  infondata.

Anche a voler seguire la prospettazione del ricorrente, ossia che le somme di cui l’imputato si è appropriato venivano immediatamente destinate a ripianare i debiti di altri condomìni (prospettazione peraltro in contrasto con quanto accertato  dai giudici  di  merito, posto che dette somme  furono  anche  utilizzate per scopi personali, quale il pagamento del mutuo contratto per l’acquisto della propria abitazione), è del tutto evidente che, una volta confluite sui propri conti correnti, le somme distratte erano nella piena disponibilità dell’imputato  – che quindi, ne aveva il possesso, inteso come relazione fattuale con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto  corrispondenti  al  diritto  di  proprietà (Sez. 2,  n. 22153 del 22/02/ 2013,  Ucci e altri, Rv. 255950)  – tanto, appunto,  di decidere come impiegarle. 

In altri termini, proprio perché era “possessore” delle somme distratte, l’imputato era nelle condizioni di fatto di destinarle secondo le proprie finalità.

Correttamente, pertanto, la Corte di merito  ha  richiamato  il  principio secondo cui il delitto ex art. 646 cod. pen. è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta  appropriativa, nel momento in cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa  con la volontà espressa o implicita  di tenere questa come propria (Sez. 2, n. 17901 del 10/04/2014, Idone, Rv. 259715), sicché detta consumazione – neppure messa in discussione dal ricorrente -, postulando l’assunzione di un contegno uti dominus rispetto a beni vincolati nella destinazione, coincide, appunto, con l’impossessamento rettamente inteso.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.