Continua il contrasto giurisprudenziale sull’accesso al patteggiamento per il reato tributario di omesso versamento quando non risulta pagato il debito tributario.

E’ il principio di diritto affermato con  la sentenza numero 9216/2024 resa dalla terza sezione penale della cassazione che è tornata ad affrontare tema giuridico della possibilità da parte dell’imputato di poter accedere al rito alternativo della richiesta di applicazione pena ex artt. 444 e segg. c.p.p. quando è contestato il reato di cui all’art.5 d.lgs. n.74/2000 ed il contribuente non ha adempiuto al pagamento del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento. 

La questione di diritto, allo stato, appare controversa nel panorama della giurisprudenza di legittimità in quanto, da ultimo, con la sentenza numero 31024/2024 depositata il 18/07/2023 la Suprema Corte ha affermato l’opposto principio:  https://studiolegaleramelli.it/2023/07/24/la-cassazione-ritiene-possibile-il-patteggiamento-per-il-reato-tributario-di-omesso-versamento-anche-senza-il-pagamento-del-debito-tributario/ ; in senso conforme:  Sez. 3, n. 48029 del 22/10/2019, Rv. 277466; Sez. 3, n.10800 del 23/11/2018, dep. 2019, Rv. 277418. 

Nel caso di specie la Procura Generale aveva interposto ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dal GIP del locale tribunale con la quale era stata applicata ex art. 444, cod. proc. pen. al giudicabile la pena concordata tra le parti, trattandosi di pena illegale non potendo applicarsi la diminuente del rito alternativo cui l’imputato non poteva avere accesso.  

La Suprema ha accolto il ricorso annullando con rinvio l’impugnata sentenza con la motivazione che segue: 

“…….. Ai sensi del comma 2, per il delitto ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, ove non si verifichi la causa di non punibilità ex art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, l’accesso all’applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. è possibile «solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1», cioè quando prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, oppure se l’imputato ha avuto accesso al ravvedimento operoso, ma dopo che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. 

Di conseguenza, si è affermato il principio per cui, in tema di reati tributari, la preclusione al patteggiamento posta dall’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento opera solo con riguardo ai più gravi reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, richiamati dall’art. 13, comma 2, dello stesso decreto, dal momento che, in tali ipotesi, l’integrale pagamento del debito effettuato prima del predetto termine, ma dopo la formale conoscenza, da parte dell’autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, vale solo a ridurre il disvalore penale del fatto e non esclude la punibilità, mentre non opera per i reati di omesso versamento di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, richiamati dall’art. 13, comma 1, d.lgs. citato, per i quali l’estinzione del debito determina la non punibilità e, quindi, non può valere quale condizione per accedere al patteggiamento (Sez. 3, n. 9083 del 12/01/2021, Matassini, Rv. 281709 – 01)”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.