La Cassazione annulla l’ordinanza del Tribunale per il Riesame di Roma che non valuta il bene sequestrato secondo il valore di mercato al momento dell’ablazione.

Con la sentenza n.ro 41051/2018, depositata il 24.09.2018, la Suprema Corte decidendo sul ricorso per cassazione proposto dallo Studio Ramelli nell’interesse di un indagato per reati fiscali e dei terzi interessati dalla misura cautelare reale in ragione del compossesso di beni mobili con  il prevenuto, ha confermato l’orientamento di legittimità secondo il quale, il giudice del merito chiamato a verificare la congruità tra i beni oggetto di ablazione ed prezzo o profitto del reato indicato nel decreto di sequestro preventivo, deve valutare il compendio in sequestro secondo l’effettivo valore di mercato nel momento in cui viene eseguita la misura cautelare reale.

Il fatto incolpativo riprodotto nel decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Velletri coinvolgeva amministratori di diritto e di fatto di una persona giuridica i quali, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbero concorso nel reato p. e p. dall’art. 2 D.lgs. 74/2000 per essersi avvalsi di fatture per operazioni inesistenti emesse da diverse società, indicando nelle dichiarazioni 2013, 2014 e 2015 elementi passivi fittizi con relativa evasione di IVA ed IRES.

In fase di esecuzione del provvedimento la Guardia di Finanza su indicazione del PM aveva proceduto al sequestro di un complesso immobiliare intestato alla società ed alle giacenze sui conti correnti; inoltre, per equivalente, lo stesso provvedimento era stato eseguito su beni mobili ed immobili degli indagati sino alla concorrenza di quanto indicato nel decreto.

Tra i motivi di impugnazione del provvedimento cautelare reale innanzi al Tribunale della Libertà di Roma era stata stigmatizzata la violazione di legge e vizio di motivazione per l’erronea valutazione del compendio immobiliare il cui valore veniva fatto coincidere con il prezzo di aggiudicazione all’asta, in luogo di quello ben superiore  indicato nella perizia depositata dalla difesa ed in subordine, comunque, da parametrare ai valori OMI ed alle rendite catastali rivalutate riportate dalla stessa GDF nelle informative di reato

Contro la ordinanza di rigetto del Tribunale del Riesame di Roma è stato proposto ricorso per cassazione anche sul punto di diritto sopra menzionato.

La Suprema Corte in parte qua ha accolto il ricorso annullando l’ordinanza del Collegio cautelare di Roma adducendo la seguente motivazione:

Risulta invece fondato il motivo relativo alla determinazione del valore dell’immobile sequestrato. Infatti «In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto. (Fattispecie di sequestro di immobile finalizzato alla confisca e alla acquisizione al patrimonio comunale, in cui la Corte ha ritenuto illegittimo il ricorso al valore catastale del bene, che la difesa aveva evidenziato essere sensibilmente sproporzionato rispetto al valore iscritto nel bilancio del comune beneficiario)» (Sez. 3, n. 9146 del 14/10/2015 – dep. 04/03/2016, Fundaro’, Rv. 26645301; vedi anche, nello stesso senso, Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015 – dep. 09/09/2015, Armeli e altro, Rv. 26505901). E’ evidente che la valutazione del valore degli immobili sequestrati deve avvenire in relazione al reale prezzo di mercato, al momento del sequestro. Si tratta di una necessità di valutazione, del valore dei beni da sottoporre a vincolo, che deve essere (e non può non essere) adeguata e proporzionata al prezzo o al profitto del reato. Una sproporzione evidente renderebbe illegittimo, in assoluto, il provvedimento. sequestro. Limiterebbe la proprietà in maniera sproporzionata a sua funzione di cautela finalizzata alla confisca. Sul punto la motivazione del provvedimento impugnato deve ritenersi solo apparente, in quanto valuta il valore dell’immobile 151.800,00 «equivalente al prezzo di acquisto»; disattendendo i valori OMI (perché forniscono indicazioni di valore di massima) e della perizia, in quanto «il valore del bene deve ritenersi correttamente stimato nel prezzo pagato per l’acquisto, relativo ad un atto di compravendita stipulato di recente». Orbene come prospettato dai ricorrenti il valore di mercato del bene è sottostimato in maniera radicale, in quanto solo moltiplicando le rendite catastali per il moltiplicatore (coefficiente) di legge, i1 valore risulta di C 2.433.458,79, inoltre la perizia di stima attribuisce un valore di oltre 3 milioni di euro (3.163.652,00). Non si discute di un semplice scostamento, ma di valori completamente difformi, nella proporzione di 1 a 21 circa. Invero, il valore di acquisto può essere un elemento (tra i tanti) per determinare il valore reale del bene immobile, ma risulta ininfluente quando lo stesso è palesemente inidoneo a determinare il valore del bene immobile (l’acquisto infatti può essere stato effettuato all’asta, per un affare contingente, o per altre cause che non riguardano la valutazione oggettiva del valore del bene in sequestro). Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: «In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto; e il valore dell’acquisto, anche recente, può costituire un indice di riferimento qualora sia adeguato e non sproporzionato all’effettivo valore reale dell’immobile – nella specie valore di acquisto di euro 151.800,00 con valore di stima in perizia di euro 3.163.652,00, ma lo stesso è del tutto neutro quando il valore di mercato è radicalmente differente».

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Quadro giurisprudenziale di riferimento in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca e criteri di valutazione dei beni oggetto di ablazione.

 

Cassazione penale, sez. III, 14/10/2015, n. 9146.

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto. (Fattispecie di sequestro di immobile finalizzato alla confisca e alla acquisizione al patrimonio comunale, in cui la Corte ha ritenuto illegittimo il ricorso al valore catastale del bene, che la difesa aveva evidenziato essere sensibilmente sproporzionato rispetto al valore iscritto nel bilancio del comune beneficiario).

Cassazione penale, sez. II, 21/07/2015, n. 36464.

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto.

Cassazione penale, sez. VI, 09/01/2014, n. 15807.

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice, al fine di compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, con riferimento al momento in cui il sequestro viene disposto. (Fattispecie, nella quale la Corte ha annullato la decisione del Tribunale, che, in sede di appello cautelare, si era ancorato al criterio formale del valore nominale del capitale sociale per la stima di quote societarie e del valore catastale per l’apprezzamento degli immobili, pur avendo la disponibilità di elementi da cui desumere una diversa e più “effettiva” valutazione).

Cassazione penale, sez. III, 26/09/2013, n. 42639.

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, il giudizio relativo al “valore” dei beni sequestrati deve costituire oggetto di una ponderata valutazione preventiva da parte del giudice nell’applicazione della misura, al fine di evitare una esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata, non essendo consentito differire l’adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca. (Nella specie, in ordine al sequestro di beni immobili, la Corte ha ritenuto corretto e congruamente motivato il provvedimento che era pervenuto a ritenere congrua e proporzionata la misura evidenziando come al valore dei singoli cespiti immobiliari si fosse pervenuti, tramite la Guardia di finanza, chiedendo all’Agenzia del territorio le informazioni utili per conoscere le reali dimensioni degli immobili e la zona attribuita agli stessi dall’osservatorio del mercato immobiliare, prendendo poi a valore di riferimento il minimo tra quelli proposti dall’osservatorio, defalcando da esso la parte relativa alle ipoteche iscritte, considerando, infine, che trattavasi di “quote parte” di singoli immobili, quindi meno “appetibili” dell’intero).

Cassazione penale, sez. III, 04/04/2012, n. 3260.

In tema di sequestro preventivo ai fini della confisca per equivalente, rientra tra i compiti del giudice del riesame l’onere di effettuare, sulla base dei dati disponibili, la valutazione relativa alla equivalenza tra il valore dei beni in sequestro e l’entità del profitto del reato.

Cassazione penale, sez. III, 22/03/2012, n. 17465.

Il tribunale del riesame deve adeguatamente apprezzare il valore dei beni sequestrati in rapporto all’importo del credito che giustifica l’adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (art. 322 ter c.p.), al fine di evitare che la misura cautelare si riveli eccessiva nei confronti del destinatario.

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