Il professionista sanitario che redige falsamente la cartella clinica risponde di falso ideologico e materiale in atto pubblico, indipendentemente dalla natura pubblica, convenzionata o privata del rapporto che lo lega al paziente.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 19974.2021, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico, si sofferma sulla qualifica pubblicistica attribuita al professionista sanitario nella redazione della cartella clinica.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, esprime il principio di diritto secondo cui integra il reato di falso ideologico e materiale commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico la condotta di alterazione della cartella clinica da parte del medico, indipendentemente dalla natura pubblica, convenzionata o privatistica del rapporto che lo lega al paziente.

Ciò in quanto il professionista sanitario deputato alla compilazione della cartella clinica, in virtù del rilievo costituzionale dell’attività esercitata, riveste sempre la qualifica di pubblico ufficiale.

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:

(i) il testo della fattispecie incriminatrice;

(ii) gli arresti giurisprudenziali citati nella sentenza 19974/2021;

(iii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di falso ideologico e materiale in atto pubblico, oltre agli approfondimenti sui reati contro la fede pubblica che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata all’argomento.

 

Il reato provvisoriamente contestato e la fase cautelare personale di merito

Nel caso di specie all’indagato era  stato provvisoriamente contestato il delitto di falso ideologico e materiale, per aver falsamente annotato nella scheda di terapia e nella scheda delle osservazioni infermieristiche l’avvenuta somministrazione di un farmaco alla paziente che era stata sottoposta ad intervento di lifting al seno, revisione cicatrice e liposuzione presso il centro medico.

Il Tribunale per il Riesame di Ancona, in parziale riforma del provvedimento con il quale il GIP del Tribunale di Ascoli Piceno aveva disposto nei confronti del giudicabile la misura cautelare della sospensione dall’esercizio della professione medica, riduceva la durata della misura cautelare personale interdittiva.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del prevenuto proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà, articolando due motivi di gravame.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:

“Deve, innanzitutto, ribadirsi il costante orientamento di questa Corte secondo il quale il medico curante, anche se legato al paziente da una prestazione di natura prettamente privatistica, assume un ruolo di rilievo pubblico. Fin dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 7958 del 27.03.1992, si è infatti, affermato che riveste la qualifica di pubblico ufficiale non solo il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, o con enti di assistenza e di previdenza, ma anche il sanitario che presta la sua attività professionale presso una clinica privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale in quanto, anche in tale veste, svolge una pubblica funzione e concorre alla formazione della volontà dello Stato nella tutela della salute dell’assistito.

Una precisazione che veniva ribadita dall’ulteriore arresto di questa Corte, secondo la quale integra il reato di falso materiale in atto pubblico la condotta del medico che, prestando la propria opera professionale in una struttura privata convenzionata col servizio sanitario nazionale, alteri la cartella clinica, in quanto, in tal caso, il medico assume la qualità di pubblico ufficiale che svolge una pubblica funzione certificativa e la cartella clinica riveste natura di atto pubblico (Sez. 5, n. 19557 del 17/02/2010, Rv. 247506); chiarendo così come sia sufficiente che sia convenzionata, o anche solo autorizzata, dal servizio sanitario, la struttura ove il medico si trovi ad operare. Ancor più di recente, con la citata sentenza della Sezione quinta, n. 9393 del 16/12/2019, dep. 10/03/2020, Rv. 278665, si era ribadita la veste pubblica anche dell’infermiere che aveva operato in una struttura privata, anche non accreditata presso il servizio sanitario nazionale, considerando anche solo lo speciale rilievo pubblico della prestazione, sanitaria, fornita, di indubbio rilievo costituzionale.

Se ne deduce, pertanto, che la cartella clinica, in tutte le sue necessarie componenti, come documento che attesta le cure prestate al paziente costituisce sempre – quale che sia il rapporto, pubblico, convenzionato o privato, intercorso fra medico e paziente – un atto pubblico, per lo speciale rilievo costituzionale che assumono le attività in esso attestate, così da assumere, il sanitario deputato alla sua compilazione, la qualità di pubblico ufficiale”.

 

Le fattispecie incriminatrici:

Art. 476 cod. pen.  – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale [357], che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni [4911].

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700 c.c.], la reclusione è da tre a dieci anni [482, 490, 492, 493].

 

Art. 479 cod. pen. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale [357], che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476 [487, 493; 1127 c. nav.].

 

Le pronunce citate nella sentenza in commento:

Cassazione penale sez. V, 16/12/2019, n.9393

L’infermiere operante in una struttura sanitaria privata, anche se non accreditata con il servizio sanitario nazionale, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto l’attività svolta, come evidenziato anche dall’art. 1 l. 10 agosto 2005, n. 251, persegue finalità pubbliche di rilievo costituzionale, garantendo il diritto alla salute individuale e collettiva ed esercita, quindi, un’attività amministrativa con poteri certificativi assimilabili a quelli del pubblico ufficiale quando redige la cartella o la scheda infermieristica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui agli artt. 476 e 479 c.p. per le false attestazioni compiute in una scheda infermieristica di una casa di cura privata, in quanto atto destinato a confluire nella cartella clinica, condividendone, quindi, la natura di atto pubblico munito di fede privilegiata).

 

Cassazione penale sez. V, 17/02/2010, n.19557

Integra il reato di falso materiale in atto pubblico la condotta del medico che, prestando la propria opera professionale in una struttura privata convenzionata col servizio sanitario nazionale, alteri la cartella clinica, in quanto, in tal caso, il medico assume la qualità di pubblico ufficiale che svolge una pubblica funzione certificativa e la cartella clinica riveste natura di atto pubblico.

 

La rassegna delle più recenti massime in tema di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici:

Cassazione penale sez. I, 11/09/2020, n.27230

Ai fini della integrazione dell’elemento soggettivo del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici non è richiesto l’”animus nocendi vel decipiendil” essendo sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della “immutatio veri” che, tuttavia, non costituisce un dolo in “re ipsa” e deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell’agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato in capo ad un dirigente medico di un ospedale che aveva compilato un referto attestante falsamente l’effettuazione di una visita e di un prelievo ematico su un paziente in realtà non presente in reparto, avendo accettato “brevi manu”, a titolo di cortesia, direttamente dalla moglie del paziente, infermiera presso lo stesso ospedale e chiamata a rispondere dell’omicidio di questi, la provetta con il sangue da esaminare).

 

Cassazione penale sez. V, 20/07/2020, n.26510

La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale’, spiegando come sia esclusa la configurabilità del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un atto pubblico inesistente, riconoscibile come tale, in quanto priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale (esclusa la responsabilità dell’imputato per avere presentato all’Inail la copia fotostatica di un referto contraffatto di un esame strumentale eseguito apparentemente in un ospedale).

 

Cassazione penale sez. V, 24/05/2019, n.28052

Integra il delitto di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico la condotta del medico di una struttura ospedaliera che formi un falso tracciato dell’esame cardiografico di un paziente (nella specie, apponendo sul tracciato dell’esame strumentale eseguito su un altro paziente date e segni volti ad attribuirlo al primo), dovendosi riconoscere al documento in parola la funzione di provare lo svolgimento di indagini cliniche, il loro risultato e il decorso clinico del paziente che risulta sottoposto all’esame. (In motivazione la Corte ha specificato che, coesistendo nell’atto profili di falsità sia materiale che ideologica, il reato di falsità ideologica resta assorbito in quello di falsità materiale, poiché la contraffazione materiale rende irrilevante la questione della veridicità o meno dei contenuti dell’atto).

 

Cassazione penale sez. V, 13/11/2015, n.12400

In tema di concorso formale tra falso ideologico e falso materiale, nel caso in cui la falsità concerne lo stesso documento, non può ricorrere il reato di falso ideologico, essendo irrilevante se un atto materialmente falso sia veridico o meno, e quindi idoneo ad ingannare i terzi. Pertanto la condotta del medico del lavoro che abbia retrodatato di un giorno i certificati di idoneità di alcuni lavoratori, integra soltanto il reato di falso materiale in atto pubblico di cui all’art. 476 c.p. e non anche la falsità ideologica, punita dall’art. 479 c.p. (nello specifico i Giudici di merito avevano erroneamente ravvisato la falsità ideologica nella circostanza che le attestazioni di idoneità avevano giudicato alcuni operai idonei alla mansione lavorativa nella data indicata sui certificati, laddove, in realtà, le relative visite mediche erano state effettuate nel pomeriggio del giorno successivo).

 

Cassazione penale sez. V, 15/09/2015, n.44874

La diagnosi riportata nel referto medico ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica; integra, pertanto, il reato di falso materiale in atto pubblico di cui all’art. 476 c.p. la condotta del medico che abbia alterato un certificato medico mediante l’aggiunta di una annotazione, ancorché vera, in un contesto cronologico successivo e, pertanto, diverso da quello reale, a nulla rilevando che il soggetto agisca per ristabilire la verità effettuale, in quanto la certificazione medica del Pronto Soccorso acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata.

 

 

La rassegna delle più recenti massime in tema di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici:

Cassazione penale sez. V, 20/09/2019, n.45146

Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente, la condotta del medico che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l’atto pubblico fidefacente, anche in virtù del disposto di cui all’art. 2699 c.c. è – oltre all’attestazione di fatti appartenenti all’attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova e cioè precostituito a garanzie della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice; ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione – caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale – che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.

Cassazione penale sez. V, 07/03/2019, n.14681

Il timbro e la firma del medico sulle ricette relative alla prescrizione di farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario Nazionale svolgono una generale funzione attestativa (non rivolta al singolo paziente), la quale comprende anche l’indicazione dell’identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, avuto riguardo ad eventuali contestazioni in ordine all’operato dello stesso, di talché integra il reato di falso ideologico in atto pubblico previsto dagli artt. 479 e 482 c.p. l’utilizzo di ricette intestate ad altro medico recanti il timbro di questi e la firma illeggibile del medico utilizzatore, non essendo invocabile l’innocuità del falso in relazione all’asserita inidoneità a trarre in inganno i pazienti che ben conoscono il proprio medico.

 

Cassazione penale sez. V, 22/01/2019, n.8713

Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico il rilascio di un certificato attestante il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento della patente di guida, in assenza di visita, da parte di un medico autorizzato quale accertatore, atteso che lo stesso, anche ove operi in regime privatistico, riveste la qualità di pubblico ufficiale ed esercita una pubblica funzione in forza dell’espressa previsione normativa di cui agli artt. 119, comma 2, cod. strada e 319, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

 

Cassazione penale sez. V, 45146/2019

Integra il delitto do falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente, la condotta del medico che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l’atto pubblico fidefacente, anche in virtù del disposto di cui all’art. 2699 cod. civ., è – oltre all’attestazione di fatti appartenenti all’attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova e cioè precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice; ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione – caduta nella sfera conoscitiva del p.u. – che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.

 

Cassazione penale sez. II, 29/05/2014, n.26318

Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un referto con false attestazioni diagnostiche, in quanto la diagnosi riportata nel referto ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.

 

Cassazione penale sez. V, 10/03/2011, n.16368

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), la condotta di colui che, in qualità di medico convenzionato con il S.s.n., attesti falsamente la sussistenza di turbe comportamentali e psichiche tali da richiedere un trattamento sanitario obbligatorio, trattandosi di pubblico ufficiale che concorre a formare la volontà della p.a. in materia sanitaria, esercitando per conto di quest’ultima poteri certificativi.

 

Cassazione penale sez. VI, 01/12/2010, n.12401

Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un referto con false attestazioni diagnostiche, in quanto la diagnosi riportata nel referto ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.

 

Cassazione penale sez. V, 26/09/2008, n.41394

La diagnosi d’ingresso che riporta falsamente patologia diversa (ascesso mammario) per consentire che il costo dell’intervento chirurgico (operazione di plastica al seno) venga sostenuto dal S.s.n., concorre alla redazione di documenti falsi. Pertanto, la falsa attestazione in cartella clinica delle motivazioni alla base del ricovero determina la condanna del medico chirurgo per il delitto di falsità ideologica in atti pubblici, di cui all’art. 479 c.p.

 

Cassazione penale sez. V, 09/03/2005, n.12827

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) la falsa attestazione effettuata dal responsabile di un laboratorio convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, sui prospetti riepilogativi delle analisi eseguite, trasmessi mensilmente alla Unità sanitaria locale (ora ASL), in quanto il medico convenzionato – concorrendo a formare la volontà della p.a. in materia di assistenza sanitaria ed esercitando in sua vece poteri autoritativi e certificativi – è un pubblico ufficiale ed i predetti prospetti riepilogativi – essendo destinati ad attestare il regolare espletamento di accertamenti sanitari e costituendo, nel contempo, titolo in forza del quale sorge, in favore del titolare della convenzione, il diritto al pagamento delle prestazioni documentate – hanno la natura di atti pubblici.

By Claudio Ramelli @Riproduzione riservata